13 aprile 2010

Abusi sessuali, le linee guida del Vaticano: ''Denunciare i sacerdoti alle autorità civili''

Città del Vaticano- ''Noi non imponiamo ai vescovi di denunciare i propri sacerdoti, ma li incoraggiamo a rivolgersi alle vittime per invitarle a denunciare quei sacerdoti di cui sono state vittime''. Solo laddove il sistema giuridico lo prevede ''i vescovi, se vengono a conoscenza di reati commessi dai propri sacerdoti al di fuori del sigillo sacramentale della confessione, sono obbligati a denunciarli all'autorità giudiziaria''

E' quanto ha affermato in merito al tema della pedofilia fra i sacerdoti, nei giorni scorsi, il promotore di giustizia della Congregazione per la Dottrina della fede, vale a dire il procuratore generale del Vaticano. In un'intervista rilasciata ad Avvenire e poi distribuita dalla Sala stampa vaticana, Scicluna faceva il punto sulle procedure previste dalla Santa Sede in materia di abusi sui minori. Oggi le linee guida in materia, risalenti al 2003, sono state pubblicate nuovamente dal sito.
''In alcuni Paesi di cultura giuridica anglosassone - precisava il procuratore vaticano - ma anche in Francia i vescovi, se vengono a conoscenza di reati commessi dai propri sacerdoti al di fuori del sigillo sacramentale della confessione, sono obbligati a denunciarli all'autorità giudiziaria. Si tratta di un dovere gravoso perché questi vescovi sono costretti a compiere un gesto paragonabile a quello compiuto da un genitore che denuncia un proprio figlio. Ciononostante, la nostra indicazione in questi casi è di rispettare la legge''.
Le affermazioni di Scicluna spiegano quanto previsto dalle linee guida, e cioè che ''si deve sempre seguire il diritto civile in materia di notifica di crimini alle autorità competenti''. Con questa formula si afferma che laddove il sistema giudiziario prevede l'obbligo di denuncia alle autorità civili, i vescovi sono chiamati ad ottemperare alla legge come tutti gli altri cittadini.
Secondo molte legislazioni, però, tale obbligo non esiste pure quando il codice penale prevede pene severe per chi abusa dei minori. Insomma è una formula che tiene conto dei differenti sistemi giuridici. Le norme messe oggi a disposizione di ogni utente della rete sul sito del vaticano - e risalenti al 2003, dunque non si tratta degli attesi ''aggiornamenti'' - costituiscono un contributo ''alla chiarezza e all'informazione che il Vaticano ha voluto dare su questa materna'' dicono nei sacri palazzi.
Fra i punti, già noti che però emergono nel documento pubblicato oggi c'è quello nel quale si afferma che ''la diocesi locale indaga ogni accusa di abuso sessuale su un minore da parte di un chierico''. Quindi si precisa: ''Se l'accusa ha una parvenza di verità, il caso è rinviato alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Il Vescovo locale trasmette tutte le necessarie informazioni alla Congregazione per la Dottrina della Fede ed esprime il suo parere sulle procedure da seguire e le misure da adottare nel breve e lungo termine''.
Poi si osserva ancora: ''Durante la fase preliminare e fino a quando il caso è concluso, il Vescovo può imporre misure cautelative per salvaguardare la comunità, comprese le vittime. Infatti, il Vescovo locale conserva sempre il potere di proteggere i bambini limitando le attività di un sacerdote nella sua diocesi''.
''Questo fa parte - si aggiunge - della sua autorità ordinaria, che egli è incoraggiato ad esercitare in qualunque misura necessaria per assicurare che i bambini non subiscano danno. Tale potere può essere esercitato a discrezione del Vescovo, prima, durante e dopo ogni procedimento canonico''.
In quanto all'azione della congregazione per la dottrina della fede, essa puo' o ''condurre un processo penale giudiziario dinanzi ad un tribunale della Chiesa locale'' oppure ''può autorizzare il Vescovo locale a procedere ad un processo penale amministrativo davanti ad un delegato del Vescovo locale, assistito da due assistenti''. Il sacerdote accusato è chiamato a rispondere alle accuse e al riesame delle prove. L'imputato ha il diritto di presentare ricorso alla Congregazione per la Dottrina della Fede contro un decreto di condanna ad una pena canonica. La decisione dei Cardinali membri della Congregazione per la Dottrina della Fede è definitiva''.
Ci sono infine i casi più gravi che arrivano direttamente al Papa, il quale può emanare ''un decreto 'ex officio' di dimissione dallo stato clericale. Non vi è alcun rimedio canonico contro tale decreto papale''.
Ancora, in relazione ai provvedimenti disciplinari, si specifica che: ''Nei casi in cui il sacerdote accusato ha ammesso i suoi crimini e ha accettato di vivere una vita di preghiera e di penitenza, la Congregazione per la Dottrina della Fede autorizza il Vescovo locale a emettere un decreto che vieti o limiti il ministero pubblico di un tale sacerdote''.
''Tali decreti - proseguono le linee guida - sono imposti con un precetto penale che comporta una pena canonica per la violazione delle condizioni del decreto, non esclusa la dimissione dallo stato clericale. Il ricorso amministrativo alla Congregazione per la Dottrina della Fede è possibile contro decreti del genere. La decisione della Congregazione per la Dottrina della Fede è definitiva''. Infine s'informa che la Congregazione per la dottrina della fede sta studiando l'aggiornamento di queste norme che non è previsto intacchino la sostanza di queste procedure.Aquí escribes el resto del post.