9 novembre 2010

ESCLUDERE I PENSIONATI ALL’ESTERO DALLE NUOVE PROCEDURE DI RISCOSSIONE DELL’INPS: ASSEGNATA ALLA COMMISSIONE LAVORO LA PROPOSTA DI LEGGE DELL’ON. BUCC

È stata assegnata alla Commissione Lavoro della Camera la proposta di legge dell’onorevole Gino Bucchino (Pd) "Modifica all'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di esclusione dei titolari di pensione italiana residenti all'estero dall'applicazione delle nuove procedure di riscossione ivi previste per il recupero delle somme dovute all'INPS". Il testo – sottoscritto dai colleghi eletti all’estero Fedi, porta, Farina, Garavini e Narducci – inizierà l’iter dalla sede referente per poi essere sottoposto ai pareri delle Commissioni Affari Costituzionali, Giustizia, Affari esteri, Bilancio e Finanze.
L'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, - spiega Bucchino nella premessa – introduce una nuova disposizione sul recupero degli indebiti contributivi e pensionistici; infatti stabilisce che l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), anche a seguito di accertamenti degli uffici del medesimo Istituto, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito al contribuente con valore di titolo esecutivo. Il nuovo sistema di riscossione entrerà in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2011 e interesserà le modalità di recupero di tutti i crediti accertati a partire dalla predetta data, anche relativi a periodi antecedenti a essa". "L'avviso di addebito – continua il deputato eletto in Nord America – conterrà l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di sessanta giorni dalla notifica nonché l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procederà a espropriazione forzata (relativa a beni mobili, immobili ed eventuali crediti), con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Si presume che purtroppo la novità interesserà anche i pensionati italiani residenti all'estero anche se il legislatore, come al solito, nella norma in questione non esplicita l'eventuale efficacia esterna della stessa norma. Tuttavia in questo caso la distinzione tra gli italiani residenti in Italia e quelli residenti all'estero e l'esclusione di questi ultimi dal meccanismo dell'espropriazione forzata sarebbero state necessarie, in primo luogo, perché gli indebiti che si sono costituiti a carico dei pensionati italiani residenti all'estero (decine di migliaia) non sono quasi mai riconducibili a dolo, ma sono dovuti esclusivamente ai ritardi e alla sporadicità, da parte dell'INPS, nell'effettuare le rilevazioni reddituali all'estero relative alle prestazioni collegate al reddito e, in secondo luogo, perché la notifica dell'avviso di addebito agli interessati residenti all'estero comporta difficoltà logistiche reali visto che deve essere teoricamente consegnata dai messi comunali e dagli agenti di polizia municipale italiani o tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, strumento quest'ultimo non realisticamente ipotizzabile in numerosi Paesi del mondo, particolarmente in quelli dell'America latina". "Con la nuova norma – annota Bucchino – la "scure" dell'esattore si potrà perciò abbattere sugli immobili posseduti in Italia da pensionati indigenti (titolari di prestazioni collegate al reddito e quindi poveri) residenti all'estero, i quali hanno investito i loro risparmi nell'abitazione in Italia e sono assolutamente incolpevoli, e a volte ignari, della loro situazione di debitori verso l'INPS. Se da una parte, quindi, il meccanismo dell'espropriazione forzata può avere una sua logica contro gli evasori contributivi in Italia, dall'altra diventa un atto di ingiusta vessazione contro i pensionati italiani residenti all'estero e, comunque, di difficile applicazione. Per questi motivi e anche alla luce della proposta di legge atto Camera n. 3150, sempre d'iniziativa del primo firmatario di questa, che introduce una sanatoria degli indebiti pensionistici dei residenti all'estero titolari di bassi redditi, la presente proposta di legge – conclude – esclude i pensionati italiani residenti all'estero dal nuovo metodo di riscossione dei crediti dell'INPS basato sull'espropriazione forzata dei beni mobili e immobili". Uno solo l’articolo che compone il testo. "Art. 1.1. Al comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo sono esclusi i soggetti residenti all'estero titolari di pensione italiana conseguita in base ad accordi bilaterali o multilaterali in materia di sicurezza sociale stipulati dall'Italia con i Paesi interessati. Ai fini dell'attività di riscossione per il recupero delle somme dovute all'INPS, ai medesimi soggetti si applica la normativa vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto"".