8 gennaio 2013

Voto all’estero: per i temporaneamente all'estero dichiarazione entro il 20 gennaio

ROMA - Gli italiani temporaneamente all’estero che vorranno votare per corrispondenza dovranno comunicarlo con apposita dichiarazione entro il prossimo 20 gennaio.
Si tratta, come noto, di appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente all'estero in quanto impegnati nello svolgimento di missioni internazionali; dipendenti di amministrazioni dello Stato, di regioni o di province autonome, temporaneamente all'estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo quanto attestato dall'Amministrazione di appartenenza, sia superiore a tre mesi e inferiore a dodici mesi, ovvero non siano comunque tenuti ad iscriversi all'AIRE ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi; professori e ricercatori universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, titolari di incarichi e contratti ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, che si trovano in servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e non più di dodici mesi che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, si trovano all'estero da almeno tre mesi, nonché, qualora non iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani all'estero, i loro familiari conviventi.
Per poter esercitare il diritto di voto per corrispondenza, tutti loro devono presentare un'apposita dichiarazione entro il 20 gennaio 2013 (35 giorno antecedente la data delle votazioni in Italia).
Militari e dipendenti pubblici presentano la dichiarazione al Comando o all'Amministrazione di appartenenza; i familiari dei dipendenti pubblici presentano la dichiarazione all'Amministrazione di appartenenza del familiare e unitamente ad essa rendono (ex art. 47 del DPR n. 445/2000) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine allo stato di familiare convivente del dipendente.
In particolare, il personale del Ministero della Difesa inserito in un'Addettanza militare ed i propri familiari conviventi presentano la dichiarazione all'Addetto militare di competenza.
Il personale appartenente all'Arma dei Carabinieri in servizio presso le Rappresentanze diplomatico-consolari e coordinato dal Nucleo CC presso il M.A.E., e i familiari conviventi, qualora non iscritti all'A.I.R.E., fanno riferimento per ogni adempimento elettorale alla Rappresentanza di assegnazione.
I dipendenti del Ministero degli Affari Esteri assegnati ad una sede diplomatico-consolare per un periodo maggiore di 3 mesi ed i loro famigliari conviventi presentano la dichiarazione direttamente all'Ufficio consolare competente (senza necessità di trasmettere le dichiarazioni alla Farnesina e ottenerne attestazioni di servizio).
Il Mae precisa inoltre che, poiché le Amministrazioni diverse dal Ministero della Difesa non sempre provvedono in tempi utili ad inserire i dati dei dichiaranti di propria competenza autonomamente, gli Uffici consolari possono accettare le dichiarazioni presentate direttamente da parte di tale personale, accertandosi tuttavia che effettivamente il dichiarante sia dipendente dell'Amministrazione alla quale dichiara di appartenere (anche tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che precisi anche i requisiti di servizio e durata della permanenza all'estero).
Secondo quanto previsto dal DL 223/2012 il requisito di permanenza all'estero non può essere superiore a dodici mesi, salvo per chi non sia tenuto ad iscriversi all'AIRE (ossia, il solo personale di ruolo dello Stato notificato ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche o consolari o il personale in servizio presso gli Uffici e le strutture della Nato dislocate all'estero). Al di fuori di tali casi, gli elettori che si trovano all'estero per un periodo superiore ai dodici mesi possono votare solo ai sensi della Legge 459/2001.
Professori e ricercatori presentano la dichiarazione direttamente all'Ufficio consolare, precisando i loro dati anagrafici ed elettorali ed allegando dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che attesti l'esistenza delle condizioni di servizio e di permanenza all'estero previsti dalla normativa.
Gli elettori temporaneamente all'estero che hanno presentato la dichiarazione ai fini elettorali possono chiederne la revoca direttamente all'Ufficio consolare mediante espressa dichiarazione datata e sottoscritta dall'interessato che deve pervenire entro il 1 febbraio 2013. L'Ufficio consolare, entro il giorno successivo, trasmette la dichiarazione di revoca al Comune di residenza del dichiarante. (aise)